Cosa è una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)?
Una Comunità Energetica è un gruppo di persone, imprese e/o pubbliche amministrazioni che collaborano per produrre, gestire e condividere l'energia rinnovabile in modo sostenibile ed efficiente.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile può essere condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di questa energia.
Quale è l'obiettivo di una CER?
L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile:
- Beneficio economico: chi aderisce a una CER può beneficiare di incentivi economici a supporto dei costi della bolletta energetica o alla produzione di energia tramite impianti fotovoltaici
- Sostenibilità ambientale: la CER contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e all’uso di fonti rinnovabili, migliorando la qualità dell’ambiente in cui si vive
- Solidarietà: la CER è un’occasione per aiutare le famiglie in difficoltà e investire nei progetti locali, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità.
- Progetti a vantaggio del territorio: grazie ai contributi della CER è possibile realizzare progetti territoriali di sviluppo sostenibile
Quali sono i vantaggi di una CER?
- Partecipazione pro attiva alla transizione energetica
- Produzione e consumo locale di energia rinnovabile riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e l'impatto ambientale
- Creazione di valore attraverso l'investimento in impianti di energia rinnovabile, condivisione degli utili e sviluppo di progetti a favore del territorio e delle comunità
- Coesione sociale all'interno della comunità, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle imprese in un obiettivo comune
- Contributi PNRR per la realizzazione dei propri impianti fotovoltaici
Come si costituisce una CER?
Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica.
È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.
L'adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.
Chi può entrare a far parte ad una CER?
Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:
- produttore di energia rinnovabile (producer): soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia)
- autoconsumatore di energia rinnovabile (prosumer): soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l'energia in eccesso con il resto della comunità
- consumatore di energia elettrica (consumer): soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili" e le famiglie a basso reddito.
Possono aderire ad una CER i seguenti soggetti:
- Persone fisiche
- Piccole e medie imprese
- Enti territoriali o autorità locali
- Amministrazioni comunali
- Enti di ricerca e formazione
- Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale
Sono escluse le grandi imprese.
Cosa serve per entrare a far parte di una CER?
Per entrare a fare parte di una CER è necessario innanzitutto essere tra i soggetti ammissibili previsti dalla legge ed essere titolari di almeno un punto di connessione con la rete, ovvero essere un consumatore o un produttore di energia. Non è quindi necessario che ogni membro possieda un impianto di produzione di energia.
Una volta avanzata domanda di adesione, è facoltà del CDA ammettere l’adesione dei singoli soggetti alla CER sottoscrivendo il Regolamento e lo Statuto.
Chi sono i prosumer?
Il prosumer è l’utente che non si limita al ruolo passivo di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo (producer). In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte. La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata, o accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno.
Quale è la dimensione massima di un'azienda che vuole entrare in una CER?
Al momento sono escluse dalla possibilità di partecipare alle CER le grandi imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti a tempo indeterminato e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di € o un bilancio superiore a 43 milioni di €.
Può partecipare alla CER anche un singolo condòmino, da solo?
Si. Una singola unità immobiliare può aderire alla CER anche se il condominio non vuole aderire. Il proprietario dell’unità abitativa presenterà una richiesta per sé stesso, senza conseguenze per le scelte degli altri.
Se non si possiede un impianto fotovoltaico si può entrare a far parte di una CER?
Si. Una CER è una comunità che unisce produttori e consumatori. In ogni CER deve essere presente almeno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma è possibile aderire anche come semplice consumatore di energia.
È necessario possedere le batterie di accumulo per far parte di una CER?
No, non è necessario. Tuttavia, anche gli impianti fotovoltaici dotati di batteria di accumulo sono ammessi alla partecipazione ad una CER, e anche l'energia immagazzinata in un sistema di accumulo è considerata energia condivisa e quindi riceve l'incentivo.
E’ possibile partecipare ad una CER solo come produttore di energia, ovvero mettendo a disposizione un campo per l'installazione di pannelli fotovoltaici?
Sì, operando come produttori terzi è possibile mettere a disposizione di una Comunità Energetica Rinnovabile un impianto di produzione di energia rinnovabile, anche senza fare parte della CER. Esistono quindi opportunità anche per coloro che possano mettere a disposizione di un produttore adeguati spazi per l'installazione di impianti di produzione, ad esempio attraverso la sottoscrizione di contratti di cessione del diritto di superficie.
Chi aderisce alla CER ha dei vincoli sulla fornitura di energia elettrica?
Tutti i partecipanti alla CER - che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) - mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.
Un soggetto può appartenere a due diverse CER?
No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.
È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.
È possibile uscire da una CER?
La partecipazione a una CER è aperta e volontaria, come stabilito per legge. Ciascun membro della CER mantiene i propri diritti di consumatore, al pari di qualsiasi altro utente che non è membro di una CER. Tuttavia, dal momento che ciascuna CER stabilisce liberamente il Regolamento che ne determina il funzionamento, è possibile che sia previsto il pagamento di eventuali somme per l'uscita dalla CER, a determinate condizioni.
Qual è il tempo minimo di permanenza in una CER?
Non esiste un tempo di permanenza minimo all'interno di una CER: in qualsiasi momento un membro della CER può decidere di uscire e lo può fare in ottemperanza al Regolamento della CER nel quale saranno identificate le modalità e le tempistiche di uscita.
Esiste un vincolo geografico dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER?
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.
Come verificare il vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?
Sul sito del GSE è presente la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie
Quali tipologie di impianti possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?
Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile come per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.
Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Ci sono dei limiti di potenza minimi e massimi?
La legge non prevede una potenza minima. Al contrario, è prevista una potenza massima, per singolo impianto, pari a 1 MWp.
Se usufruisco del contributo PNRR del 40% per la realizzazione di un nuovo impianto sono obbligato a restare nella CER per quanti anni?
L'entrata e l'uscita dalla CER sono libere, fatta eccezione per chi ha chiesto il contributo PNRR per la realizzazione di un nuovo impianto FER: in questo caso l'obbligo di permanenza nella CER, per non perdere il contributo, è di 5 anni.
È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?
Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.
Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?
Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.
La manutenzione degli impianti della CER è obbligatoria? Con quali cadenze?
La messa a disposizione di un impianto di produzione a favore di una CER non comporta obblighi di legge aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per lo specifico tipo di impianto al di fuori di una comunità. Ciò non toglie che il buon funzionamento degli impianti della CER è nell'interesse della comunità stessa, pertanto è consigliabile prevedere attività di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Gli impianti realizzati con superbonus 110% possono fare parte di una CER?
Sì, possono entrare in una CER anche gli impianti realizzati con il superbonus 110% ma la produzione di tali impianti non viene conteggiata ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ma solo per il rimborso di alcune componenti tariffarie.
Come avviene il collegamento tra due case o due condomini all'interno della CER?
I membri di una Comunità Energetica Rinnovabile non sono collegati con una connessione fisica. Infatti la creazione di una CER non richiede alcun lavoro di adeguamento delle reti elettriche. La condivisione dell'energia è di tipo virtuale.
Se si produce meno di quello che si utilizza, sono previsti costi?
I costi di fornitura dell'energia elettrica di un membro CER non differiscono da quelli di qualsiasi altro consumatore. Un membro che sia produttore e consumatore acquisterà dalla rete il fabbisogno di energia in eccesso rispetto all'autoproduzione realizzata con il proprio impianto a fonti rinnovabili.
Se si produce più di quello che si consuma, l’energia in eccesso come viene distribuita all'interno di una CER?
All'interno di una CER non avviene una distribuzione fisica dell'energia, ma una condivisione virtuale. L'energia prodotta dagli impianti che partecipano alla Comunità che non viene autoconsumata, viene immessa in rete, dove è gestita e valorizzata dal GSE o da un trader privato.
L'energia in eccesso prodotta dalla CER come viene remunerata?
Ciascun produttore sceglie se desidera vendere il proprio surplus produttivo liberamente sul mercato o stipulare un contratto con il GSE che la remunererà secondo quanto previsto da apposite tariffe definite dall'ARERA.
Esistono dei limiti di utilizzo di energia all'interno di una CER?
No, aderire a una CER non comporta alcun cambio nelle normali abitudini di consumo dell'energia elettrica. Non sono previsti limiti tecnici né commerciali.
E’ necessario cambiare gestore dell’energia elettrica?
No, diventare membro di una CER non modifica in alcun modo i rapporti con l’attuale fornitore di energia. L’operatore continuerà ad essere lo stesso, continuerà a inviare le fatture e a garantire il servizio di fornitura di elettricità. Non è necessario apportare alcuna modifica agli impianti casalinghi.
Esistono dei limiti di utilizzo di energia all'interno di una CER?
No, aderire a una CER non comporta alcun cambio nelle normali abitudini di consumo dell'energia elettrica. Non sono previsti limiti tecnici né commerciali.
Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?
Per tutte le CER sono previsti incentivi sull'energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da fonti di energia rinnovabile e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE - che si occupa anche del calcolo dell'energia autoconsumata virtualmente - per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica.
- Un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh
Inoltre, tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l'accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.
Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?
La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.
Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile.
La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.
Scarica la tabella di calcolo della tariffa incentivante
La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:
- +4 €/MWh per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)
- +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).
A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).
Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al corrispettivo ARERA?
La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?
La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.
L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.
Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l'energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L'energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.
Con quali contributi è cumulabile la tariffa incentivante?
La tariffa incentivante è pienamente cumulabile con:
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato
Con quali contributi NON è cumulabile la tariffa incentivante?
- altre forme di incentivo in conto esercizio
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?
Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.
A quanto ammonta il contributo PNRR?
Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW
- 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW
- 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.
Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?
Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.
Per approfondimenti sulla compilazione della richiesta di contributo, scarica la Guida interattiva del GSE
Cosa si intende per avvio lavori per l’ottenimento del contributo PNRR?
Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?
Sono ammissibili le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto
Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
E’ possibile richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?
No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.
Con quali contributi è cumulabile il contributo PNRR?
Il contributo PNRR è cumulabile con:
- Altri contributi in conto capitale diversi da quelli nella gestione dell’UE (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri fondi nella gestione UE), di intensità non superiore al 40%;
- I contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- La tariffa incentivante decurtata in ragione dell’intensità del contributo ricevuto.
Con quali contributi NON è cumulabile il contributo PNRR?
- Incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- Detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi
- Altri contributi in conto capitale nella gestione dell’UE;
- Altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?
Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non sarebbe possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?
Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.
Se usufruisco del contributo PNRR per quanti anni sono obbligato a stare nella CER?
Secondo il decreto 414 del 7 dicembre 2023, gli impianti ammessi a una CER devono entrare in esercizio in data successiva alla creazione della CER stessa. Gli impianti già in esercizio prima della costituzione della CER possono però essere inseriti in una configurazione nel limite del 30%: la potenza degli impianti 'vecchi' non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti della CER.
Il limite di 1500 €/kW (fino a 20kW) previsto per l’erogazione del contributo PNRR in conto capitale si intende IVA inclusa o esclusa?
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Come monitorare i consumi di un aderente della CER?
Ciascun membro di una CER può monitorare i propri consumi con i canali usuali messi a disposizione dal proprio fornitore di energia. I flussi di energia all'interno della CER e quindi la determinazione dell'incentivo, sono calcolati a cura del GSE senza la necessità di installare alcun apparecchio o iscriversi ad alcun servizio. Ciascuna CER può però facoltativamente dotarsi di sistemi di visualizzazione dei flussi energetici in tempo reale, utilizzando apposite piattaforme web o app, e dotandosi di appositi strumenti di misura.
Un impianto fotovoltaico facente parte di una CER può usufruire della detrazione fiscale 50% della cessione del credito e dello sconto in fattura?
Sì, le agevolazioni in vigore per il fotovoltaico restano tali anche se l'impianto è realizzato per essere inserito in una Comunità Energetica Rinnovabile.